E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del
3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l’ETS – ODV “LA NAVE DI ULISSE" con sede
legale nel Comune di Margarita.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello
stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori
di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
La durata dell’ETS – ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera
dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 19.
Art. 2 Scopi e finalità
L'ETS – ODV è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e,
ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere i
valori sanciti dalla Costituzione italiana e, in particolare, lo sviluppo e diffusione della cultura (art.
9); l'educazione alla cittadinanza e alla salute; la cultura della legalità e la pedagogia del dialogo
tra chi è radicato nel territorio e chi chiede di essere accolto.
Art. 3 Attività
Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la
collettività, l'ETS - ODV si propone (ai sensi dell’art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via
principale le seguenti attività di interesse generale:
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e di educazione alla salute di
particolare interesse sociale con finalità educativa per i giovani, incluse attività anche editoriali
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, naturalistico e
storico del territorio ampiamente inteso a favore di tutta la collettività, inclusi concorsi letterari,
fotografici e pittorici
formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del
bullismo e al contrasto della povertà educativa
interazione anziani e giovani per la raccolta di testimonianze ma anche di particolari abilità
manuali e artigiane trasmessibili alle giovani generazioni
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS – ODV prevalentemente a favore di
terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore
Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il
quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 DLGS 117/2017).
Ogni forma di rapporto economico con l'ETS – ODV, derivante da lavoro dipendente o autonomo,
è incompatibile con la qualità di volontario.
L’ETS - ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 DLGS 117/2017.
L' ETS - ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente
entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da
essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al
cinquanta
per cento del numero dei volontari.
Art. 4 Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell'ETS - ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ ETS – ODV;
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio
L' ETS - ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle
proprie attività da:
Quote associative e contributi degli aderenti
Contributi pubblici e privati
Donazioni e lasciti testamentari
Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 DLGS 117/2017)
Attività “diverse” di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo
statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)
L’esercizio sociale dell’ETS - ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31
Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e
preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese
di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ETS - ODV almeno 15 giorni
prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
quali la scuola ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
E’ fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate dell’ETS - ODV a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 5 Soci
Ai sensi dell’art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS -
ODV tutte le persone fisiche o le ODV [1] che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e
si impegnano spontaneamente per la loro attuazione
L'adesione all'ETS - ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6
Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione
L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le
finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo
ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la
quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - ODV.
Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata
all’interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
La qualità di socio è intrasmissibile.
La qualità di Socio si perde:
per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all' ETS - ODV
per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ETS - ODV
per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorso un mese
dall’eventuale sollecito scritto
L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli
contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica
ricoperta sia all'interno dell'ETS - ODV sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i
suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto
sul patrimonio dell’ETS - ODV.
Art. 7 Diritti e Doveri dei soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ETS - ODV ed alla
sua attività. In modo particolare:
i soci hanno diritto:
di partecipare a tutte le attività promosse dall' ETS - ODV, ricevendone informazioni e
avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente
Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ETS - ODV;
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi
associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione
I soci sono obbligati:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS - ODV;
al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita
dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e in
nessun caso può essere restituita
Art. 8 Organi dell’ETS - ODV
Sono organi dell’ETS - ODV:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio direttivo
Il Presidente
Organo di controllo
Art. 9 Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell’ETS - ODV, regola l’attività della stessa ed è
composta da tutti i soci.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro
dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non
abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato,
conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato
può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati
nelle Associazioni con più di 500 soci.
Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia
possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente
eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando
il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata
ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario
della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data
diversa dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le
discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un
componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può
prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque
denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di
associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in
quanto compatibili.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento
dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti
aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti
o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza
degli associati presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13;
discute ed approva i programmi di attività;
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il
numero e li revoca;
nomina e revoca l’organo di controllo;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti
deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
delibera sull’esclusione dei soci;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti
dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi
definiti dall’ ETS - ODV stesso;
determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che
prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate,
nelle modalità previste dall’art. 3, comma 3 dello Statuto;
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano
necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale
delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
Per deliberare lo scioglimento dell’ETS - ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello
statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti.
Art. 12 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette a un massimo di undici Consiglieri
scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati
consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale
rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in
seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il
Vicepresidente, il Tesoriere e suo supplente, il Segretario e suo supplente, il Presidente dell'organo
di controllo.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ETS - ODV ed in
genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ETS - ODV;
cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio
affidatogli dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il
Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del
mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti o
loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede
tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere
rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli
incarichi e delle attività per conto dell’ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei
soci.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati
e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’ ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono
all’Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13;
delibera sulle domande di nuove adesioni;
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusio
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli
eventuali contributi straordinari;
ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per
la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente
o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei
componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15
giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente
valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in
caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 13 Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura
l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ETS –
ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ETS - ODV; convoca e presiede il
Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i
provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I
provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio
Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 14 Organo di controllo
Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell’art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato
dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo
contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o
nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 15 Il Presidente onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in
attività a favore dell’ETS - ODV.
Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ETS - ODV.
Art. 16 Scioglimento
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ETS - ODV con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o
più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ETS - ODV il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del
Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente
interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso
positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità
dal parere sono nulli.
Art. 17 Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del
Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della
normativa nazionale e regionale in materia.